Con la recente approvazione della riforma del lavoro arriva finalmente in Italia il riconoscimento ai padri di permessi per la nascita del figlio anche se solo dal 2013 e in termini ridotti rispetto a quelli che erano ragionevolmente auspicabili visto l’intento della normativa di portare ad una maggiore condivisione dei compiti genitoriali all’interno della famiglia.

Come avevo già scritto qui

http://www.modenabimbi.it/2012/03/04/i-permessi-per…riconoscimento/

il progetto di legge per assicurare il diritto dei padri ad astenersi dal lavoro per la nascita del figlio era da tempo fermo in parlamento in attesa di trovare una copertura finanziaria adeguata e allo stato attuale solo i fortunati lavoratori dipendenti ai quali si applicano contratti collettivi nazionali di categoria che riconoscono  tre giorni di permesso, pagati dal datore di lavoro, possono assentarsi per la nascita del bambino senza dover richiedere ferie o permessi.

Dal 2013, e in via sperimentale fino al 2015, questo diritto è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti anche se come scrivevo sopra la durata del permesso è molto ridotta rispetto a quello che ci si aspettava; infatti dagli iniziali dieci giorni di astensione palesati dalla Comunità europea, si è passati a quattro giorni discussi in fase di elaborazione della norma nel parlamento italiano per poi ridursi in fase definitiva ad un solo giorno obbligatorio di permesso e due facoltativi.

In pratica i padri lavoratori dipendenti:

  • dovranno astenersi obbligatoriamente dal lavoro un giorno per la nascita del figlio;
  • potranno astenersi facoltativamente dal lavoro per altri due giorni, anche consecutivi, previo accordo con la madre. Questi due giorni saranno in sostituzione a quelli goduti dalla madre se si trova nel periodo di astensione obbligatoria (periodo che di norma termina tre mesi dopo il parto).

I tre giorni dovranno essere usufruiti dal papà entro cinque mesi dalla nascita del bambino.

Durante la fruizione dei permessi il padre sarà retribuito a carico dell’Inps con una indennità pari al 100% della retribuzione.

Adempimento necessario per fruire dei permessi è quello di comunicare almeno quindici giorni prima al datore di lavoro in forma scritta i giorni scelti per stare con il bambino.

La norma così formulata nella riforma del lavoro non parla dei genitori adottivi o affidatari ma si presume sia senz’altro applicabile anche in queste due ultime ipotesi; non sono invece concedibili i permessi ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps, i c.d. parasubordinati, e a i lavoratori autonomi.

Considerato che la norma entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2013 sarà auspicabile un intervento da parte dell’Inps per illustrare in modo più chiaro le modalità di comunicazione della volontà di utilizzare i permessi al datore di lavoro e all’ente stesso; infatti il parto non avviene sempre nella data presunta certificata dal ginecologo e quindi se il padre volesse proprio usufruire dei  tre giorni in coincidenza del parto o nei giorni immediatamente successivi dovrebbe comunque lasciare “in bianco” la data prescelta a meno che non si tratti di un parto cesareo con data già concordata. Così come la madre dovrà necessariamente informare l’Inps e il datore di lavoro dell’avvenuto godimento degli stessi da parte del padre.

a cura di Federica Dosi

 

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