Al via le domande per i due nuovi bonus per i servizi di babysitter e per l’iscrizione ai centri estivi previsti dal decreto Rilancio che modifica le disposizioni in materia del decreto Cura Italia di marzo.

Chi può fare domanda

Questi bonus possono essere richiesti da coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di 1.200 euro (2.000 euro per gli operatori sanitari: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari).

Possono presentare la domanda anche coloro che abbiano già fruito del primo bonus da 600 euro (1.000 euro per gli operatori sanitari): questi ultimi posso richiedere un importo integrativo al precedente che non superi il totale di 1.200 euro (o 2.000 per gli operatori sanitari).

Hanno diritto al bonus i lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età (in caso di disabilità anche oltre) iscritti ai servizi educativi scolastici nel periodo di chiusura delle scuole e fino al 31 luglio 2020.

Chi non ne ha diritto

Chi ha fruito dei permessi Covid-19 ex articolo 23 del dl Cura Italia non può chiedere il bonus.

Per avere diritto al bonus, si ricorda che l’altro genitore non deve risultare percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito come la cassa integrazione, né deve essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall’Inps, ai sensi della legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Bonus centri estivi

Per il bonus centri estivi è necessario allegare alla domanda l’iscrizione ai suddetti centri o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura.

Modalità di erogazione dei bonus

I bonus sono erogati dall’Inps mediante il Libretto Famiglia a cui bisogna precedentemente iscriversi. L’art. 72 del dl Rilancio ha introdotto la possibilità, per una parte o anche per tutto l’importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di destinare una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente per l’iscrizione ai centri estivi.

Le domande si possono presentare sul sito dell’Inps, tramite contact center o i patronati.